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Certificazione ritenuta di acconto

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Entro il 28 febbraio, i sostituiti d’imposta che hanno corrisposto nel 2015 compensi a lavoratori autonomi e/o professionisti o corrisposto provvigioni ad agenti e rappresentati di commercio sono obbligati all’invio delle certificazioni delle ritenute d’acconto versate. La certificazione delle ritenute, che fino all'anno 2014 poteva redigersi in forma libera, deve dal 2015, essere "riportata" sul modello di Certificazione Unica "CU" ufficiale che andrà trasmesso anche telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il sette marzo.
La certificazione è quanto mai necessaria ai soggetti che hanno subito le ritenute, in quanto costituisce titolo per scomputare l’importo di queste dall’imposta lorda dovuta sul reddito. Nell’art. 22, c. 1, lett. c), del TUIR viene stabilito che “dall’imposta lorda si scomputano le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente”.
 
Sanzioni 2016 previste:
Certificazione unica omessa, errata o tardiva: sanzione di 100 euro, con un tetto massimo per ciascun sostituto di imposta pari a 50mila euro;
CU inviata entro il 7 marzo e poi corretta e ritrasmessa nei successivi cinque giorni: nessuna sanzione;
CU inviata entro il sette marzo e successivamente corretta e ritrasmessa entro i successivi 60 giorni: sanzione ridotta ad euro 33,33.

 

Fac simile modello certificazione ritenuta di acconto:

 

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