Sebbene la donazione possa risultare vantaggiosa rispetto alla compravendita dal punto di vista fiscale, occorre tenere presente che, da un punto di vista prettamente legale, la provenienza donativa di un immobile può comportare delle "complicazioni".
Al riguardo, si rende necessaria una premessa in tema di successione ereditaria ed in particolare della cosiddetta successione necessaria dei legittimari.
Orbene, la legge riserva al coniuge, ai discendenti o agli ascendenti, cosiddetti legittimari, una quota di eredità o altri diritti del defunto anche contro la volontà di quest’ultimo, il quale, quindi, non potrebbe disporre del proprio patrimonio con testamento o con donazioni oltre i limiti della quota disponibile, intaccando le quote riservate ai legittimari.
In mancanza di legittimari non vi sono quote riservate ma, in caso contrario, si deve calcolare la quota disponibile di cui sopra. Il calcolo delle quote, tuttavia, è possibile soltanto con riferimento al momento della apertura della successione, quando muore il soggetto interessato, giacché, durante la vita, il patrimonio di chiunque può subire variazioni in ragione del consumo o dell’incremento sempre possibili.
Sia il testamento che le donazioni quindi sono sempre atti validi ed efficaci ma, se al momento della apertura della successione, effettuato il calcolo, risulta leso qualche legittimario, questi potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni del testamento lesive dei suoi diritti.