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Assicurazione casalinghe 2013

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ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI (L.493/99), Anno 2013

Chi si deve assicurare
Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Come ci si assicura
Prima iscrizione
Ritirare il bollettino di pagamento (esempio in formato .pdf) (intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma) presso gli Uffici Postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (Donne Europee Federcasalinghe, Moica e Scale Ugl). Compilare il bollettino facendo attenzione ad inserire esattamente i dati e soprattutto il codice fiscale.
Versare l'importo di € 12,91 presso gli uffici Postali alla data di maturazione dei requisiti assicurativi.
Sono obbligati ad assicurarsi coloro che:
a) abbiano un’età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti;
b) svolgano, in via non occasionale, attività in ambito domestico finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;
c) svolgano le suddette attività senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito;
d) non svolgano altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

A titolo d’esempio sono ricompresi nell’assicurazione:
  • gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza;
  • i titolari di pensione INPS;
  • i titolari di pensione anche di invalidità a prescindere dal grado di invalidità stessa;
  • i lavoratori in mobilità;
  • i lavoratori in cassa integrazione guadagni ad ore zero;
  • i soggetti che svolgano un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato).
Pertanto la data del versamento del premio assicurativo coincide con quella in cui la persona che si dedica alla cura della famiglia in modo esclusivo compie, ad esempio, il 18° anno di età oppure cessa in modo definitivo o temporaneo la propria attività lavorativa (dimissioni, pensionamento o semplice interruzione)

Tale importo (o premio) non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.


Rinnovo iscrizione
Coloro che si sono già iscritti negli anni passati riceveranno, entro la fine di ogni anno, una lettera dell’INAIL con il bollettino precompilato contenente anche i dati dell’assicurato e l’importo da versare entro il 31 gennaio. Se tale termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Coloro che, per eventuali disguidi, non dovessero ricevere la suddetta documentazione a domicilio, dovranno utilizzare lo specifico bollettino di c/c n.30621049  di € 12,91 intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma, reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria. Il bollettino dovrà essere compilato facendo attenzione ad inserire esattamente i dati e soprattutto il codice fiscale.

Richiesta online del bollettino di pagamento
È possibile richiedere il bollettino online. Tale funzione potrà essere utilizzata sia da coloro che non hanno ricevuto il bollettino di pagamento al proprio domicilio o lo hanno smarrito e sia da coloro che devono effettuare la prima iscrizione. Per poter procedere con la richiesta è necessaria la registrazione al portale INAIL indicando il profilo "Cittadino". Per ulteriori informazioni sulla richiesta online del bollettino è possibile consultare il manuale (download .pdf) appositamente predisposto.

Pagamento del premio online
È possibile effettuare il pagamento del premio assicurativo online attraverso il servizio di c/c online (home banking) e, per i titolari di carta di credito VISA o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta, anche sul portale www.inail.it.

Pagamento del premio tramite bonifico bancario
Il pagamento del premio può essere effettuato anche tramite bonifico bancario indicando il codice IBAN n. IT90D0760103200000030625008, presente anche sul bollettino precompilato. Nella causale del bonifico è necessario indicare il codice fiscale della casalinga/o, l'anno di competenza del premio, il codice utente, il nome e il cognome della casalinga/o.
Coloro, che si iscrivono per la prima volta all'assicurazione e vogliono pagare il premio tramite bonifico bancario devono indicare lo stesso codice IBAN e nella causale del bonifico il codice fiscale della casalinga/o, l'anno di competenza del premio, il nome e il cognome della casalinga/o e l'indirizzo.

Soggetti che non devono pagare il premio
Il premio è a carico dello Stato se l'assicurato per l'anno precedente ha un reddito che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro.
SOGGETTI ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL PREMIO
- Reddito complessivo lordo ai fini IRPEF -
Nel reddito complessivo lordo ai fini IRPEF del soggetto assicurabile e del suo nucleo familiare devono essere compresi tutti i redditi posseduti ed in particolare:
  • redditi di lavoro ed assimilati riferiti all’anno precedente: retribuzioni, compensi per collaborazioni coordinate e continuative, pensioni (escluse quelle di guerra e comprese le pensioni privilegiate ordinarie);
  • redditi dei fabbricati, compresa l’abitazione principale (c.d. “prima casa”), anche se la relativa rendita catastale viene poi dedotta totalmente dal reddito lordo;
  • altri redditi (di terreni, di lavoro autonomo, di capitale, d’impresa e diversi) percepiti nell’anno precedente dal soggetto assicurabile, dal coniuge e dagli altri membri del nucleo familiare, conviventi, anche se non fiscalmente a carico. Il soggetto che possiede redditi scaturenti da attività che comportino l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale non è soggetto all’obbligo di assicurazione;
  • in caso di assicurato separato o divorziato, l’assegno periodico al coniuge, soltanto per la quota stabilita dal giudice relativamente al mantenimento del coniuge stesso, con esclusione, quindi, di quella relativa al mantenimento dei figli; inoltre, la casa ex residenza coniugale, nel caso in cui il soggetto all’obbligo assicurativo divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente sia assegnatario dell’abitazione con provvedimento del Tribunale;
  • indennità per inabilità temporanea assoluta erogata dall’INAIL;
  • integrazione della rendita diretta erogata dall’INAIL.
Non concorrono alla formazione del reddito complessivo lordo imponibile ai fini dell’IRPEF, tra l’altro:
  • rendita diretta erogata dall’INAIL per inabilità permanente per eventi antecedenti al 25 luglio 2000;
  • rendita ai superstiti erogata dall’INAIL;
  • rendita di “passaggio” per silicosi ed asbestosi erogata dall’INAIL;
  • assegno erogato dall’INAIL per assistenza personale continuativa;
  • assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL;
  • speciale assegno continuativo mensile erogato dall’INAIL;
  • erogazione integrativa INAIL di fine anno;
  • rendita diretta erogata dall’INAIL a seguito di infortunio domestico;
  • indennizzi in capitale o in rendita diretta erogati dall’INAIL per invalidità permanente per eventi successivi al 25 luglio 2000;
  • redditi soggetti a tassazione separata (TFR, competenze arretrate, ecc.);
  • pensioni di guerra, elargizioni a vittime di terrorismo e criminalità;
  • indennità di accompagno agli invalidi civili totali e ai ciechi civili assoluti;
  • pensione di invalidità civile;
  • assegni ricevuti dal coniuge per il mantenimento dei figli;
  • redditi soggetti a ritenuta definitiva (ossia a titolo di imposta), come gli interessi sui depositi bancari;
  • redditi soggetti ad imposta sostitutiva, come gli utili da quote di fondi comuni di investimento;
  • assegni familiari e assimilati;
  • la maggiorazione sociale delle pensioni
I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato:
  • in caso di prima iscrizione devono compilare il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero. Il modello di autocertificazione (.html) è anche reperibile presso le Associazioni delle casalinghe, i Patronati, le Sedi INAIL e, una volta compilato, può essere consegnato agli stessi.
  • per gli anni successivi alla prima iscrizione:
  • - se rientrano nei limiti di reddito restano automaticamente assicurati senza effettuare nessuna comunicazione
  • - se superano i limiti di reddito devono pagare il premio di 12,91 euro entro il 31 gennaio
  • - se perdono anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione devono chiedere la cancellazione utilizzando l'apposito modello (.html).
Ulteriori informazioni possono essere richieste:
  • Chiamando il numero del Contact Center
  • Sul portale internet www.inail.it
  • Presso tutte le Sedi INAIL
  • Presso le Associazioni delle Casalinghe (DonnEuropee Federcasalinghe 06-68806804; Movimento Italiano Casalinghe/MOICA 030-2006951 dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle ore 12.00; Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee-SCALE UGL 06-32482242 - lun. mer. ven. dalle ore 15.00 alle ore 16.30) ed i Patronati.

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