Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E (download .pdf) del 31.7.2013, avente ad oggetto «Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 38, commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012. Indicazioni operative».
Abstract:
«L’articolo 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico, caratterizzata da significative innovazioni di carattere procedurale, che garantiscono più attuali modalità di riscontro della sperequazione tra la capacità di spesa dimostrata dai contribuenti ed il reddito dichiarato e, conseguentemente, una maggiore incisività dell’azione di controllo. Le novità introdotte valorizzano il vasto patrimonio informativo disponibile nell’Anagrafe Tributaria arricchito, tra l’altro, recentemente, dai dati provenienti dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle operazioni rilevanti ai fini dell’I.V.A. effettuate nei confronti del consumatore finale. Le modifiche tengono conto, pertanto, di un utilizzo, sempre più approfondito ed integrato delle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, provenienti, oltre che dai dati in possesso dell’Amministrazione in ragione degli obblighi dei contribuenti (ad esempio, di registrazione degli atti, di dichiarazione), dai soggetti esterni tenuti per legge a comunicare elementi utili ai fini del controllo. Le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009 e seguenti, superando il previgente impianto normativo, che rimane in vigore per i controlli relativi ai periodi d’imposta precedenti. La nuova disciplina stabilisce che:
Abstract:
«L’articolo 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico, caratterizzata da significative innovazioni di carattere procedurale, che garantiscono più attuali modalità di riscontro della sperequazione tra la capacità di spesa dimostrata dai contribuenti ed il reddito dichiarato e, conseguentemente, una maggiore incisività dell’azione di controllo. Le novità introdotte valorizzano il vasto patrimonio informativo disponibile nell’Anagrafe Tributaria arricchito, tra l’altro, recentemente, dai dati provenienti dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle operazioni rilevanti ai fini dell’I.V.A. effettuate nei confronti del consumatore finale. Le modifiche tengono conto, pertanto, di un utilizzo, sempre più approfondito ed integrato delle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, provenienti, oltre che dai dati in possesso dell’Amministrazione in ragione degli obblighi dei contribuenti (ad esempio, di registrazione degli atti, di dichiarazione), dai soggetti esterni tenuti per legge a comunicare elementi utili ai fini del controllo. Le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009 e seguenti, superando il previgente impianto normativo, che rimane in vigore per i controlli relativi ai periodi d’imposta precedenti. La nuova disciplina stabilisce che:
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la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d’imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
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a detta presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente;
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in ambedue i casi il contribuente è tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%;
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il contribuente è ulteriormente e significativamente garantito dall’ampia possibilità di fornire eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa a lui attribuita, sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione, che deve essere obbligatoriamente attivato, in ossequio alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212);
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dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta.
Più in particolare, il nuovo quarto comma dell’articolo 38 del d.P.R. n. 600/73 dispone che gli uffici possono determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle “spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta”. Il nuovo quinto comma dell’articolo 38 prevede che la determinazione sintetica del reddito possa essere, altresì, fondata sul “contenuto induttivo” di elementi indicativi di capacità contributiva. Particolare rilevanza assumono nel rinnovato accertamento sintetico, le modifiche consistenti nell’istituzionalizzazione del contraddittorio preventivo obbligatorio. L’articolo 38, settimo comma, nella nuova formulazione, dispone, infatti, che “L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona, o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”. Il sesto comma dell’articolo 38, prevede che la determinazione sintetica del reddito (di cui ai commi quarto e quinto) è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. Ai fini dell’applicazione delle nuove regole è, pertanto, sufficiente uno scostamento più ridotto rispetto a quello previsto dalla disciplina applicabile fino agli accertamenti relativi alle annualità precedenti al 2009 (pari ad un quarto); è, inoltre, sufficiente che lo scostamento si verifichi per un solo periodo d’imposta e non più per un biennio. Il settimo comma, ultima parte, dell’articolo 38 prevede, infine, che, dal reddito complessivo determinato sinteticamente, sono deducibili gli oneri previsti dall'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e le detrazioni dall’imposta previste per legge».
INDICE
INDICE
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1.Premessa
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2.La disciplina dell’accertamento sintetico ed il nuovo “redditometro”
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2.1.L’accertamento sintetico basato sul nuovo “redditometro”
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2.2.La selezione
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2.3.L’attività istruttoria. Il contraddittorio
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3.D.M. 24 dicembre 2012 - prime indicazioni operative
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3.1.Determinazione del lifestage
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3.2.Elementi che concorrono alla determinazione del reddito complessivo accertabile
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3.3.Spese del familiare a carico
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3.4.Ripartizione della spesa media ISTAT della famiglia
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3.5.Calcolo dello scostamento tra il reddito complessivo accertabile e quello dichiarato
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3.6.Le macro categorie di spese
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3.6.1.Le spese per le abitazioni
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3.6.2.Le spese per medicinali e visite mediche
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3.6.3.Le spese per trasporti
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3.6.4.Le spese per l’istruzione
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3.6.5.Le spese per tempo libero, cultura e giochi
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3.6.6.Le spese per altri beni e servizi
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3.6.7.Le spese per incrementi patrimoniali
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