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Società tra professionisti iscrizione registro imprese

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Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione della Circolare IRDCEC n. 33/IR (download .pdf) del 31.7.2013, avente ad oggetto «LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E NELLA SEZIONE SPECIALE DELL’ALBO, INCOMPATIBILITÀ E REGIME DISCIPLINARE».

Abstract:
«La circolare in commento prosegue nell’esame della nuova disciplina in materia di società tra professionisti (di seguito, s.t.p.)contenuta nei commi 3 - 11 dell’art. 10 della legge n. 183/2011 e nel regolamento di attuazione approvato con il d.m. 8 febbraio 2013, n. 34, soffermandosi sul regime pubblicitario e sul regime disciplinare: una volta costituita, infatti, la s.t.p. è tenuta ad iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese e nella sezione speciale dell’albo o del ruolo (o elenco) tenuto presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. E all’ordine o collegio al quale risulta iscritta, essa risponde disciplinarmente per le violazioni delle norme deontologiche.
Solo a seguito del compimento delle operazioni relative all’iscrizione, la s.t.p. può iniziare l’esercizio dell’attività professionale. In particolare, come avremo modo di precisare di seguito, l’esercizio dell’attività professionale risulta condizionato alla iscrizione nella sezione speciale dell’albo che, ancorché successiva rispetto all’adempimento espletato presso il registro delle imprese, assume nella vicenda una specifica valenza “costitutiva”, in modo simmetrico a quanto previsto negli ordinamenti professionali per il professionista persona fisica che intenda iniziare la propria attività. Il procedimento di iscrizione è declinato nel d.m. n. 34/2013, agli artt. 7 - 11, ancorché la fonte primaria non abbia previsto un esplicito rinvio alla regolamentazione di tali aspetti. L’art. 7 “Iscrizione nel registro delle imprese” è inserito nel capo III del regolamento specificatamente dedicato alla disciplina della partecipazione alla società tra professionisti e non nel capo IV, avente ad oggetto la materia dell’iscrizione all’albo e del regime disciplinare, nell’ambito del quale sono stati inseriti gli artt. 8 “Obbligo di iscrizione”, 9 “Procedimento”, 10 “Diniego d’iscrizione” e 11 “Cancellazione dall’albo”. Tale distinzione nella collocazione dell’art. 7 sembra trovare giustificazione nella precipua funzione ricollegata all’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese che il regolamento individua nella certificazione anagrafica e nella pubblicità-notizia ai fini della verifica dell’incompatibilità».

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