Secondo quanto disposto dal recente Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 (Legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132), l’atto di precetto (ovverosia l’intimazione al debitore con avvertimento che decorsi 10 giorni potrà essere iniziata l’esecuzione forzata nei suoi confronti) deve contenere anche l’avvertimento che il debitore può risolvere la sua situazione di indebitamento mediante la stipula di un accordo con i creditori con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice.
L’accordo è finalizzato alla ristrutturazione dei debiti dell’impresa mentre il debitore che non è un imprenditore può proporre ai creditori un piano di rientro. Si tratta di due procedure diverse per comporre una crisi debitoria e cancellare tutti i debiti, accordo di composizione della crisi per gli imprenditori e piano del consumatore per i debitori che non sono imprenditori (Legge sul sovraindebitamento 27 gennaio 2012 n. 3).
Mediante l’accordo con i creditori, il debitore imprenditore può offrire una soluzione ai propri creditori un pagamento “a saldo e stralcio” che dovrà essere approvato dai creditori che rappresentino almeno il 60% del valore totale dei crediti. L’accordo è gestito dagli appositi organismi preposti. Il piano del consumatore invece non prevede la necessità del consenso dei creditori ma solo il nulla osta di un Giudice. Il debitore deve però presentare un piano di rientro che assicuri ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che si avrebbe attraverso la liquidazione di tutti i suoi beni vendibili, elencati in una lista e con il cui ricavato potranno essere estinti i debiti. Si segnala altresì che, oltre alle suddette procedure, è prevista la liquidazione del patrimonio del debitore, richiesta volontariamente dallo stesso o disposta dal Tribunale, cui consegue la liberazione del debitore da tutti i suoi impegni ed obbligazioni ai sensi della citata legge sul sovraindebitamento.
Orbene, se nell’atto di precetto manca l’avvertimento prescritto, pur considerato che la nullità del precetto non è disposta in modo espresso dalla nuova disposizione normativa, il precetto può comunque ritenersi inefficace e non consentirà quindi al creditore di poter validamente iniziare il processo esecutivo (finalizzato alla realizzazione concreta del diritto anche a mezzo della forza pubblica).