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No al pagamento contanti delle fatture di trasporto

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Dal 12 Novembre 2014 decorre il divieto di utilizzo del denaro contante tra tutti i soggetti della filiera dei trasporti, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.
Tale divieto è stato introdotto con la Legge 11 Novembre 2014 n. 164 di conversione del Dl n. 133/2014 denominato “SbloccaItalia” al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.
I pagamenti, di qualunque importo, resi in adempimento di un contratto di trasporto merci su strada, devono qundi obbligatoriamente avvenire utilizzando strumenti "tracciati" di pagamento, quale il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali e ogni strumento che garantisca la piena tracciabilità delle operazioni.
I cittadini privati sono esentati dall’applicazione di tale norma e potranno pagare in contanti, sino al limite di €. 999,99, le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto.

Per meglio comprendere il contenuto della norma, si ritiene utile precisare che:


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